Il dirigente medico ed il personale sanitario in genere riportante al S.S.N., in caso di danni cagionati a terzi e derivanti da errori od omissioni nell´espletamento della propria attività professionale, rispondono con il proprio patrimonio nel caso di colpa grave, ossia quando sia stata accertata la loro responsabilità amministrativa, causativa di un danno erariale, a seguito di una sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato.
Per tutelarsi da questo rischio i singoli medici ed i singoli componenti del personale del S.S.N. hanno la facoltà di acquistare una copertura assicurativa individuale per la cosiddetta colpa grave, distinta da quella stipulata dalle singole Aziende Ospedaliere. Detta copertura è altresì acquistabile da altro personale medico e non, che, a vario titolo, intrattiene un rapporto di collaborazione con la Sanità Pubblica (per approfondimenti).
In ragione di quanto sopra Aon Spa ha attivato, a livello nazionale, una assicurazione della responsabilità amministrativa degli operatori del S.S.N., coerente con il disposto del CCNL di lavoro.
La presente Assicurazione è rivolta specificatamente ai dipendenti ed operatori del S.S.N. e si differenzia da quella sottoscrivibile dai dipendenti e dagli amministratori della Pubblica Amministrazione, individuata come polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale, in quanto i sopranominati dipendenti ed operatori del S.S.N. svolgono l´attività professionale medica e paramedica che è esclusa dalla infranominata polizza di R.C. Patrimoniale.
Allo stesso modo dalla presente copertura assicurativa restano escluse le perdite patrimoniali che abbiano origine o siano connese con l´esercizio di funzioni di carattere amministrativo, organizzativo, dirigenziale, aziendale non propriamente attinenti all´attività professionale di medico. Per tutti i dirigenti medici e tutto il personale medico che svolgano tali attività, Aon ha realizzato una specifica copertura assicurativa di RC Patrimoniale Colpa Grave le cui caratteristiche possono essere visualizzate cliccando qui.
Possono sottoscrive la polizza:
che ricoprono la carica di:
nei seguenti Enti:
Possono sottoscrivere la polizza anche tutti i soggetti sopra elencati che al momento della sottoscrizione si trovino già in stato di pensionamento o che abbiamo cessato l´attività (per qualsiasi motivo tranne il licenziamento per giusta causa e/o la sospensione e/o la cancellazione dal relativo albo per motivi disciplinari), nonché gli specializzandi che abbiano conseguito la specializzazione, ma che, per qualsiasi motivo, scelgano di non intraprendere l´attività per la quale la specializzazione è stata conseguita.
L´assicurazione tiene indenne il soggetto convenzionato di ogni somma che lo stesso è tenuto a pagare a seguito di una sentenza definitiva pronunciata dalla Corte dei Conti, nella quale è accertata la Colpa Grave del soggetto convenzionato.
L´assicurazione opera con riferimento a tutte le mansioni medico-sanitarie demandate al soggetto convenzionato nella sua qualità di medico o di soggetto appartenente al personale sanitario, che svolge o che abbia svolto l´attività professionale nell´ambito del sistema sanitario pubblico.
L´assicurazione è altresì operante:
L´assicurazione è operante per le richieste di risarcimento e/o fatti e/o circostanze
Attenzione
Entrambi i requisiti sopra elencati devono essere contemporaneamente sussistenti
La polizza offre la possibilità di acquistare l´assicurazione con un periodo di retroattività di cinque anni oppure con un periodo di retroattività di dieci anni.
Nel primo caso (cinque anni di retroattività) l´assicurazione è automaticamente operante per le richieste di risarcimento che si riferiscono a comportamenti colposi posti in essere anche nei cinque anni precedenti la data di sottoscrizione della polizza.
Nel secondo caso (dieci anni di retroattività) l´Assicurazione è automaticamente operante per le richieste di risarcimento che si riferiscono a comportamenti colposi posti in essere anche nei dieci anni precedenti la data di sottoscrizione della polizza.
Dette richieste di risarcimento e/o fatti e/o circostanze non devono essere anteriormente conosciute dal soggetto convenzionato.
La retroattività è automaticamente operante per la carica cessata a seguito di:
Ciò significa che, per i casi sopra evidenziati, sono garantite dall´assicurazione le richieste di risarcimento che si riferiscono a comportamenti colposi posti in essere nel periodo compreso tra la data di decorrenza della retroattività scelta e la data di termine dell´assicurazione, coincidente con la cessazione totale dell´attività presso qualsiasi Struttura Sanitaria Pubblica.
L´assicurazione è automaticamente operante per i sinistri denunciati agli assicuratori fino al termine del secondo anno successivo alla scadenza dell´ultimo periodo di assicurazione.
In caso di cessazione della carica per:
l´ultrattività opera per il periodo pieno di retroattività.
Ciò significa che sono garantite dall´assicurazione le richieste di risarcimento pervenute al soggetto convenzionato fino al termine
del secondo anno successivo alla scadenza dell´ultimo periodo di assicurazione, se riferite a comportamenti colposi posti in essere nel periodo
compreso tra la data di inizio della retroattività e la data di cessazione della carica.
Qualora il soggetto convenzionato abbia cessato la propria attività, nel corso del periodo di assicurazione, e qualora siano già trascorsi i due anni di ultrattività, lo stesso ha la possibilità di estendere ulteriormente la garanzia ultrattiva, acquistando annualmente tale copertura, utilizzando l´apposito modulo, che verrà inviato da Aon a tempo debito, ed inviando lo stesso, compilato e sottoscritto, non prima di 30 giorni della scadenza del periodo ultrattivo e sino a tale data.
In questo caso la data di inizio della retroattività rimane immutata.
Qualora l´acquisto non venga effettuato entro la scadenza del periodo di efficacia ultrattiva dell´assicurazione, sarà necessario sottoscrivere una nuova polizza in qualità di soggetto convenzionato in pensione o che abbia cessato l´attività, come indicato nella sezione "Modalità di Sottoscrizione" In tal caso la data di inizio della retroattività sarà pari alla data di decorrenza del primo periodo di assicurazione retrodatata di cinque o dieci anni.
L´assicurazione è automaticamente e pienamente operante per la carica cessata, quando, a seguito della cessazione, il soggetto convenzionato acquisisce una nuova carica.
Per rendere operante l´assicurazione il soggetto convenzionato deve compilare e trasmettere il modulo variazione rischio entro e non oltre 30 giorni dalla data di tale variazione.
Nota Bene
l´eventuale adeguamento del premio, in aumento o diminuzione, è effettuato alla prima scadenza annuale successiva alla
variazione del rischio.
In caso di cessazione della carica per:
per rendere operante l´ultrattività senza soluzione di continuità, il soggetto convenzionato deve compilare e trasmettere il modulo di cessazione dell´attività professionale entro e non oltre 30 giorni dalla data di cessazione.
ll soggetto convenzionato può variare il massimale prescelto alle seguenti condizioni:
Nota Bene: la trasmissione del modulo deve avvenire non oltre i 5 giorni successivi alla scadenza annuale; il relativo premio sarà ricalcolato sulla base del nuovo massimale scelto.
Nota Bene: si ha aggravamento del rischio qualora, a seguito della variazione della carica, a parità di massimale, il premio annuo inerente la carica ricoperta a seguito della variazione risulta maggiore del premio annuo inerente la carica ricoperta prima della variazione.
Attenzione: la variazione del massimale può essere effettuata esclusivamente in aumento.
Nota Bene: il nuovo massimale è operante limitatamente per le richieste di risarcimento pervenute al soggetto convenzionato in data successiva alla variazione dello stesso, purché conseguenti a eventi dannosi verificatasi sempre in data successiva alla variazione del massimale.
Nota Bene
Per qualsiasi approfondimento o per supporto è possibile contattare alcuni referenti, dipendenti di Aon, territorialmente individuati,
scegliendo le filiali di seguito elencate: