Polizza Responsabilità Amministrativa dei dipendenti e degli operatori del Servizio Sanitario Nazionale

Il dirigente medico ed il personale sanitario in genere riportante al S.S.N., in caso di danni cagionati a terzi e derivanti da errori od omissioni nell´espletamento della propria attività professionale, rispondono con il proprio patrimonio nel caso di colpa grave, ossia quando sia stata accertata la loro responsabilità amministrativa, causativa di un danno erariale, a seguito di una sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato.

Per tutelarsi da questo rischio i singoli medici ed i singoli componenti del personale del S.S.N. hanno la facoltà di acquistare una copertura assicurativa individuale per la cosiddetta colpa grave, distinta da quella stipulata dalle singole Aziende Ospedaliere. Detta copertura è altresì acquistabile da altro personale medico e non, che, a vario titolo, intrattiene un rapporto di collaborazione con la Sanità Pubblica (per approfondimenti).

In ragione di quanto sopra Aon Spa ha attivato, a livello nazionale, una assicurazione della responsabilità amministrativa degli operatori del S.S.N., coerente con il disposto del CCNL di lavoro.

La presente Assicurazione è rivolta specificatamente ai dipendenti ed operatori del S.S.N. e si differenzia da quella sottoscrivibile dai dipendenti e dagli amministratori della Pubblica Amministrazione, individuata come polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale, in quanto i sopranominati dipendenti ed operatori del S.S.N. svolgono l´attività professionale medica e paramedica che è esclusa dalla infranominata polizza di R.C. Patrimoniale.

Allo stesso modo dalla presente copertura assicurativa restano escluse le perdite patrimoniali che abbiano origine o siano connese con l´esercizio di funzioni di carattere amministrativo, organizzativo, dirigenziale, aziendale non propriamente attinenti all´attività professionale di medico. Per tutti i dirigenti medici e tutto il personale medico che svolgano tali attività, Aon ha realizzato una specifica copertura assicurativa di RC Patrimoniale Colpa Grave le cui caratteristiche possono essere visualizzate cliccando qui.

Soggetti convenzionati

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Possono sottoscrive la polizza:

  • Dirigenti Medici
  • componenti del Personale Sanitario

che ricoprono la carica di:

  • Dirigente Medico;
  • Medico non Dirigente:
    • medici addetti alla medicina dei servizi
    • medici che esplicano il servizio di continuità assistenziale - ex guardia medica
    • medici del servizio di emergenza sanitaria territoriale - servizio 118
    • medici specialisti ambulatoriali - medici aderenti al SUMAI
    • medici igenisti
  • Dirigente Sanitario non Medico (a titolo esemplificativo psicologi, biologi, chimici, fisici, tossicologi, biotecnologi alimentari, veterinari, ecc., e comunque tutti i soggetti, laureati, inquadrati nell´ambito della Dirigenza Sanitaria e che possano provocare danni materiali e corporali a terzi nell´espletamento della loro attività presso le Strutture Sanitarie Pubbliche) e i farmacisti comunali pubblici;
  • Specializzando - personale universitario convenzionato;
  • Personale Sanitario non medico - Comparto.

nei seguenti Enti:

  • Aziende Ospedaliere pubbliche;
  • Aziende Sanitarie Locali.

Possono sottoscrivere la polizza anche tutti i soggetti sopra elencati che al momento della sottoscrizione si trovino già in stato di pensionamento o che abbiamo cessato l´attività (per qualsiasi motivo tranne il licenziamento per giusta causa e/o la sospensione e/o la cancellazione dal relativo albo per motivi disciplinari), nonché gli specializzandi che abbiano conseguito la specializzazione, ma che, per qualsiasi motivo, scelgano di non intraprendere l´attività per la quale la specializzazione è stata conseguita.

Rischi assicurati

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L´assicurazione tiene indenne il soggetto convenzionato di ogni somma che lo stesso è tenuto a pagare a seguito di una sentenza definitiva pronunciata dalla Corte dei Conti, nella quale è accertata la Colpa Grave del soggetto convenzionato.

L´assicurazione opera con riferimento a tutte le mansioni medico-sanitarie demandate al soggetto convenzionato nella sua qualità di medico o di soggetto appartenente al personale sanitario, che svolge o che abbia svolto l´attività professionale nell´ambito del sistema sanitario pubblico.

L´assicurazione è altresì operante:

  • per l´attività professionale intramoenia esercitata in conformità alla normativa vigente
  • con riferimento alla responsabilità per danni derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici e/o atti di solidarietà umana, indipendentemente dal giudizio di colpa grave
  • per qualsiasi responsabilità riconducibile a vizio di assunzione del consenso informato da qualsiasi causa determinato, ma non per assenza del medesimo

Operatività dell´assicurazione

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L´assicurazione è operante per le richieste di risarcimento e/o fatti e/o circostanze

  • conosciuti per la prima volta dal soggetto convenzionato successivamente alla data di decorrenza del primo periodo di assicurazione;
  • conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel periodo di retroattività pari a cinque o dieci anni (opzione esercitabile) antecedente la data di stipula della assicurazione e la data di termine della stessa.

Attenzione
Entrambi i requisiti sopra elencati devono essere contemporaneamente sussistenti

Operatività dell´assicurazione - Retroattività

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La polizza offre la possibilità di acquistare l´assicurazione con un periodo di retroattività di cinque anni oppure con un periodo di retroattività di dieci anni.

Nel primo caso (cinque anni di retroattività) l´assicurazione è automaticamente operante per le richieste di risarcimento che si riferiscono a comportamenti colposi posti in essere anche nei cinque anni precedenti la data di sottoscrizione della polizza.

Nel secondo caso (dieci anni di retroattività) l´Assicurazione è automaticamente operante per le richieste di risarcimento che si riferiscono a comportamenti colposi posti in essere anche nei dieci anni precedenti la data di sottoscrizione della polizza.

Dette richieste di risarcimento e/o fatti e/o circostanze non devono essere anteriormente conosciute dal soggetto convenzionato.

La retroattività è automaticamente operante per la carica cessata a seguito di:

  • libera volontà del soggetto convenzionato;
  • morte o incapacità di intendere o volere del soggetto convenzionato;
  • pensionamento del soggetto convenzionato;
  • cessazione totale, per qualsiasi motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, dell'attività svolta dal soggetto convenzionato presso qualsiasi Struttura Sanitaria Pubblica.

Ciò significa che, per i casi sopra evidenziati, sono garantite dall´assicurazione le richieste di risarcimento che si riferiscono a comportamenti colposi posti in essere nel periodo compreso tra la data di decorrenza della retroattività scelta e la data di termine dell´assicurazione, coincidente con la cessazione totale dell´attività presso qualsiasi Struttura Sanitaria Pubblica.

Operatività dell´assicurazione - Ultrattività

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L´assicurazione è automaticamente operante per i sinistri denunciati agli assicuratori fino al termine del secondo anno successivo alla scadenza dell´ultimo periodo di assicurazione.

In caso di cessazione della carica per:

  • libera volontà del soggetto convenzionato;
  • morte o incapacità di intendere o volere del soggetto convenzionato;
  • pensionamento del soggetto convenzionato;
  • cessazione totale, per qualsiasi motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, dell'attività svolta dal soggetto convenzionato presso qualsiasi Struttura Sanitaria Pubblica,

l´ultrattività opera per il periodo pieno di retroattività.
Ciò significa che sono garantite dall´assicurazione le richieste di risarcimento pervenute al soggetto convenzionato fino al termine del secondo anno successivo alla scadenza dell´ultimo periodo di assicurazione, se riferite a comportamenti colposi posti in essere nel periodo compreso tra la data di inizio della retroattività e la data di cessazione della carica.

Operatività dell´assicurazione - Ultrattività in eccesso rispetto a quella prevista dalla polizza

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Qualora il soggetto convenzionato abbia cessato la propria attività, nel corso del periodo di assicurazione, e qualora siano già trascorsi i due anni di ultrattività, lo stesso ha la possibilità di estendere ulteriormente la garanzia ultrattiva, acquistando annualmente tale copertura, utilizzando l´apposito modulo, che verrà inviato da Aon a tempo debito, ed inviando lo stesso, compilato e sottoscritto, non prima di 30 giorni della scadenza del periodo ultrattivo e sino a tale data.

In questo caso la data di inizio della retroattività rimane immutata.

Qualora l´acquisto non venga effettuato entro la scadenza del periodo di efficacia ultrattiva dell´assicurazione, sarà necessario sottoscrivere una nuova polizza in qualità di soggetto convenzionato in pensione o che abbia cessato l´attività, come indicato nella sezione "Modalità di Sottoscrizione" In tal caso la data di inizio della retroattività sarà pari alla data di decorrenza del primo periodo di assicurazione retrodatata di cinque o dieci anni.

Variazione di rischio - Variazione di carica

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L´assicurazione è automaticamente e pienamente operante per la carica cessata, quando, a seguito della cessazione, il soggetto convenzionato acquisisce una nuova carica.

Per rendere operante l´assicurazione il soggetto convenzionato deve compilare e trasmettere il modulo variazione rischio entro e non oltre 30 giorni dalla data di tale variazione.

Nota Bene
l´eventuale adeguamento del premio, in aumento o diminuzione, è effettuato alla prima scadenza annuale successiva alla variazione del rischio.

Variazione di rischio - Cessazione totale dell´attività

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In caso di cessazione della carica per:

  • libera volontà del soggetto convenzionato;
  • morte o incapacità di intendere o volere del soggetto convenzionato;
  • pensionamento del soggetto convenzionato;
  • cessazione totale, per qualsiasi motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, dell'attività svolta dal soggetto convenzionato presso qualsiasi Struttura Sanitaria Pubblica,

per rendere operante l´ultrattività senza soluzione di continuità, il soggetto convenzionato deve compilare e trasmettere il modulo di cessazione dell´attività professionale entro e non oltre 30 giorni dalla data di cessazione.

Variazione massimale

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ll soggetto convenzionato può variare il massimale prescelto alle seguenti condizioni:

  • Variazione del massimale in occasione del rinnovo annuale
    Deve essere compilato e trasmesso l´apposito modulo "Variazione massimale in occasione del rinnovo annuale".

    Nota Bene: la trasmissione del modulo deve avvenire non oltre i 5 giorni successivi alla scadenza annuale; il relativo premio sarà ricalcolato sulla base del nuovo massimale scelto.

  • Variazione del massimale in corso d´anno per aggravamento del rischio
    Deve essere compilato e trasmesso l´apposito modulo "Variazione massimale in corso d´anno", entro e non oltre 30 giorni dalla data di aggravamento del rischio.
    Il relativo premio deve essere corrisposto solo a seguito di comunicazione da parte di Aon dell´importo aggiornato.

    Nota Bene: si ha aggravamento del rischio qualora, a seguito della variazione della carica, a parità di massimale, il premio annuo inerente la carica ricoperta a seguito della variazione risulta maggiore del premio annuo inerente la carica ricoperta prima della variazione.

    Attenzione: la variazione del massimale può essere effettuata esclusivamente in aumento.

Nota Bene: il nuovo massimale è operante limitatamente per le richieste di risarcimento pervenute al soggetto convenzionato in data successiva alla variazione dello stesso, purché conseguenti a eventi dannosi verificatasi sempre in data successiva alla variazione del massimale.

Nota Bene
Per qualsiasi approfondimento o per supporto è possibile contattare alcuni referenti, dipendenti di Aon, territorialmente individuati, scegliendo le filiali di seguito elencate: